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Delitti impuniti e polizie a delinquere

Delitti impuniti e polizie a delinquere

 

“La iustitia de quisto regno potest assimilari a raneetele que non nisi muscas intercipit, perqué non ho visto né vedo iusticia se non de panni baxi”. Così il 20 marzo 1551 l’avvocato fiscale in Sicilia Antonio Montalto scriveva all’imperatore Carlo V. È la prima di una serie di lettere, pubblicate in un libro di Orazio Cancila, in cui si dà un quadro desolante della giustizia nell’isola e del proliferare di atti delittuosi regolarmente impuniti. Impunito è l’assassinio del giudice palermitano Pietro Antonio d’Advena, ucciso per avere condannato il conte di Caltabellotta Giovanni Luna, padre del Sigismondo di cui abbiamo già parlato per il “caso di Sciacca”. I sicari riescono a fuggire e il presunto mandante, Vincenzo Cappasanta, non viene processato perché gode dell’amicizia del viceré Ettore Pignatelli. Impuniti sono altri delitti compiuti da persone che possono contare sulla protezione di uomini di potere. In questo contesto si spiega la sfiducia della gente: tantissimi neppure denunciano i delitti di cui sono vittime. E per primi i capitani d’arme non collaborano con la giustizia.

Le compagnie d’arme, istituite nel 1543, danno continuamente prova di inefficienza e di complicità.

Abitualmente nelle compagnie d’arme, composte da un capitano e da dieci uomini, erano arruolati pregiudicati e criminali che con il loro passato assicuravano una pratica di violenza che li rendeva temuti e “rispettati”, per cui non ci si può sorprendere se molti di loro continuavano a compiere attività delittuose coperti dalla divisa. Sono delle vere e proprie “polizie a delinquere”. E la cosa è notoria, tanto che in documento del 1563 si legge: “Il Regno si sente molto gravato di questi capitani d’arme che… ad ogni altra cosa attendono fuora che al carico loro dato” e che “nell’administratione della giustizia commettono de molte cose mal fatte, et degne di castigo”.

Uno dei delitti che hanno un ruolo di primo piano tra i “fenomeni premafiosi”, poiché hanno un funzione economica e sono espressione di dominio sul territorio, è l’abigeato, il furto di capi di bestiame, a cui segue la componenda, cioè la richiesta di una somma di denaro per ottenerne la restituzione degli animali. Risulta da un’ampia documentazione che gli abigeati venivano compiuti con la complicità dei capitani d’arme, che favorivano il passaggio degli animali e partecipavano alla spartizione dei proventi. Una prammatica del viceré marchese Fogliani, dell’8 agosto 1766, denuncia esplicitamente i rapporti tra i ladri di bestiame e i capitani d’arme: “…la più frequente, e secura maniera di commettere simili furti di abbigeato proviene dall’intelligenza che non di rado passa tra i ladri, e li capitani locali, nel cui territorio portano le bestie derubate in territorio alieno”; i capitani aiutano a “rinvenire il padrone” delle bestie, costretto a pagare somme esorbitanti; se non si trova le bestie sono vendute e i proventi “soglionsi dividere… fra i ladri ed il capitano”.

Si può parlare di intercambiabilità dei ruoli di guardia e ladro e anche successivamente troveremo casi in cui il ruolo di tutori dell’ordine viene appaltato a professionisti del crimine. Accadrà così nel periodo borbonico con il capo della polizia Salvatore Maniscalco e successivamente, in pieno Ottocento, si muoverà sulle sue orme il questore di Palermo Giuseppe Albanese.

Se non si otteneva il denaro per il riscatto o non si riuscivano a vendere, gli animali rubati finivano nella macellazione clandestina. E questo succedeva da tempo, se un documento del 1576 denunciava una situazione già considerata “normale”: “nelli macelli pubblici non si macella quasi carni alcuna… Dandosi commodità alli mali homini che arrobano detti animali di potere coprire li loro latrocinii per questa via”.

L’abigeato è un reato che congiunge in un giro d’affari delinquenza di campagna e di città, come abbiamo visto coinvolge la polizia del tempo e apre la strada alla delittuosità mafiosa.

Con l’abigeato si sviluppano i sequestri di persona, seguiti sempre da componenda. Una prammatica del viceré Marco Antonio Colonna del 1578 si riferisce a bande che “cattivano e prendono li vassali di questo fidelissimo Regno, ad effetto di componerli, e farli ricattare a modo loro con denari o roba propria, o farli morir e crudelmente”. Documentata anche la pratica di lettere minatorie con richiesta di esborsi in danaro. Un episodio accaduto nel maggio del 1675 nei pressi di Partinico sembra ricavato da una pagina di cronaca contemporanea. Un tale, Giuseppe Randazzo, viene avvicinato da due malviventi notori, Giuseppe e Vincenzo Paulino, che lo incaricano di recarsi presso un certo Francesco Greco e farsi dare una somma di denaro, più volte richiesta. Il Greco risponde sprezzantemente e si rivolge alle autorità. Il giorno dopo viene ucciso con una fucilata.

La “composizione” di cui abbiamo parlato a proposito dell’abigeato e dei sequestri di persona compare anche nel diritto canonico. Le taxae cancellarie et poenitentiarie romanae, con regolamenti esecutivi che rimontano al 1477, prevedevano che alcuni reati, di cui il reo si accusava in confessione, venissero assolti dietro pagamento di una somma di denaro. C’era una sorta di tariffario contenuto in un documento, la “bolla di componenda”, a cui fanno riferimento varie fonti, per esempio l’Inchiesta sulla mafia di Domenico Novacco, ma di cui non è rimasta traccia. Ne è andato invano alla ricerca anche Andrea Camilleri, come racconta in un libro, scritto prima di diventare famoso con il commissario Montalbano.

 

Pubblicato su Repubblica – Palermo il 30 maggio 2015, con il titolo I capitani d’arme guardie come ladri